Riqualificazione energetica - che cos'è
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- l’acquisto e posa in opera di schermature solari
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
Interventi condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.
Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Come ottenere la detrazione
Per fruire dell’agevolazione, occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale (l’obbligo non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
Il pagamento mediante bonifico non è richiesto per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Bisogna poi acquisire e conservare:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici (è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate)
- l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione, che dev’essere richiesta dopo l’esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori, non è necessaria per:
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
- l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.
Inoltre, va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, riportandovi:
- i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese
- i dati identificativi dell’edificio
- la tipologia dell’intervento eseguito
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
A chi spetta
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
- coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
- il convivente di fatto
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il promissario acquirente.
L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Per quali interventi
Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. L’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.